Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici prevede, per il lavoratore assente per malattia, l’obbligo di portare a conoscenza il datore di lavoro della motivazione e di inviare la relativa documentazione medica. La mancata osservanza di tali obblighi è punita con una sanzione conservativa solo se il ritardo non travalica il quarto giorno, mentre il protrarsi dell'assenza oltre tale limite costituisce giusta causa di licenziamento secondo le previsioni contrattuali concordate tra le parti.
Va sottolineato che l’ingiustificatezza dell'assenza non riguarda l’esistenza o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. Questa in sintesi la motivazione della sentenza della Cassazione lavoro n. 26465 del 8.11.2017.
IL CASO
Al lavoratore di un industria metalmeccanica era stata contestata un'assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 27 agosto al 9 settembre 2011 e in relazione agli artt. 9 e 10 CCNL Metalmeccanici Industria, il lavoratore era stato licenziato .
In primo grado di giudizio il suo ricorso era stato accolto mentre la Corte di appello ha respinto l’ impugnativa del licenziamento.
La Corte di appello osservava infatti che il Giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione del contratto collettivo di categoria, il quale considera l’assenza ingiustificata quando il lavoratore non avverte l'azienda entro il primo giorno di assenza e non invia il certificato medico nei termini previsti.
Lo stesso ccnl prevede che se l'assenza ingiustificata si prolunga oltre quattro giorni consecutivi, si applica la sanzione del licenziamento con preavviso, mentre la sanzione conservativa riguarda l'ipotesi del lavoratore che non giustifica l'assenza per un periodo inferiore a quattro giorni.;
Nel caso in esame, a seguito di un primo periodo di malattia protrattosi dal 22 al 27 agosto, il lavoratore veniva sottoposto a visita di controllo dal medico dell'Inps e ritenuto idoneo a riprendere il lavoro; il lavoratore, invece, tornava in malattia a partire dal giorno 28 agosto, ma ometteva la prescritta comunicazione e non trasmetteva copia della relativa certificazione medica al suo datore di lavoro.
Il lavoratore propone ricorso in Cassazione, affermando invece che
- la controparte aveva modificato il motivo del licenziamento parlando dapprima di assenza ingiustificata e poi di mancata coomunicazione dell'assenza;
- il certificato di malattia con prognosi dal 28 agosto al 10 settembre 2011, era stato redatto e trasmesso dal medico curante del lavoratore in via telematica all'Inps, che a sua volta lo rende disponibile al datore di lavoro . Tale modalità soddisfa anche l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia e lo esonera da ogni ulteriore adempimento;
- copia del certificato medico era stato trasmesso via fax al datore di lavoro.
- il lavoratore deduce che la fattispecie è perfettamente sovrapponibile a quella per la quale il contratto contempla sanzioni conservative.
I giudici della Cassazione hanno confermato in toto il giudizio della Corte di appello osservando che la previsione contrattuale in sostanza identifica la mancata comunicazione con l'ingiustificatezza dell'assenza , e nei casi di piu grave ritardo, prevede la sanzione espulsiva.