Novità sullo spesometro 2018 nel collegato fiscale alla stabilità 2018. In particolare, il DL 148/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha visto l'introduzione dell'articolo Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in base al quale
- le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018.
- Con riferimento allo spesometro è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.
Infine, le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.