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SPLIT PAYMENT: LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE

2 minuti, Redazione , 21/11/2017

Split payment: le sanzioni per chi non rispetta le regole

Le sanzioni applicabili ai soggetti che non applicano correttamente lo split payment. Differenze prima e dopo i chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia del 7 novembre 2017

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Con la Circolare 27/E del 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sullo split payment. Infatti, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle PA e Società, i fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” ma se la fattura non contiene questa indicazione, sono previste le sanzioni amministrative. 

Come chiarito nel documento di prassi, non si applica la sanzione nei confronti dei fornitori che si siano attenuti alle comunicazioni fornite dalle PA, relative agli acquisti promiscui di prestazioni soggette a reverse charge. Si ricorda, infatti, che, nel caso in cui il fornitore debba emettere una fattura nei confronti di pubbliche amministrazioni per un’operazione soggetta al regime del reverse charge, deve preoccuparsi di acquisire l’informazione se tale prestazione è ricevuta dalla PA nell’ambito dell’attività istituzionale o commerciale, oppure è promiscua.
In relazione all’imposta addebitata dai fornitori, le PA e Società sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta. L’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle PA e Società è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Si precisa, tuttavia, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.
Pertanto,

  • qualora, dopo il 1° luglio 2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi IVA pubblicati sul sito MEF con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie. Analogamente, si ritiene non sanzionabile l’ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi; in questi casi la PA o Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal DM per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.
  • se dopo la pubblicazione del presente documento di prassi siano state emesse fatture con erronea applicazione dell’IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione e l’emissione corretta di un nuovo documento contabile. In alternativa, si ritiene possibile l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla PA o Società acquirente il corretto trattamento da riservare all’imposta ivi indicata.

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