Le S.U. della Corte di Cassazione, con sent. n.24964 del 23 ottobre 2017, hanno stabilito che non avendo il Cinque per mille dell’IRPEF natura di entrata tributaria ma di “provvista”, versata all’erario per la creazione di tale finanziamento, le cause giudiziali che lo riguardano devono essere assegnate alla competenza del giudice ordinario.
ll caso sottoposto all’esame delle S.U. della Cassazione, muove dall’impugnazione che una O.N.L.U.S. del barese, fa alla comunicazione con cui l’Agenzia dell’entrate rifiutava l’iscrizione dell’O.N.L.U.S. all’elenco delle associazioni ammesse al beneficio del 5 per mille, ex L. n. 266/2005. A seguito dell’impugnazione da parte dell’associazione, in sede di giudizio, l’Agenzia oltre a evidenziare come il rifiuto all’iscrizione fosse dovuto ad un errore nel codice fiscale comunicato dall’associazione, sollevava anche il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria a favore del giudice ordinario.
La questione si è protratta sino a giungere all’esame delle S.U. della Corte di Cassazione, la quale prima di chiarire che per i contenziosi riguardanti il 5 per mille, la competenza giurisdizionale spetti al giudice ordinario, ha chiarito la natura del finanziamento. A tal proposito, le S.U. hanno specificato che il 5 per mille:
- non ha natura tributaria, come già chiarito dalla Corte Costituzionale n. 202/2007 resa in occasione dei ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia;
- a seguito della espressa dichiarazione con cui il contribuente intende destinare la quota del 5 per mille dell’IRPEF, il finanziamento si trasforma da “quota di un tributo” in “provvista, che dovrà essere versata all’erario, non a titolo di imposta, ma affinché lo stesso la corrisponda ai soggetti indicati dal contribuente.
Le S.U. hanno quindi concluso affermando che la controversia ad oggetto “non riguarda un rapporto giuridico di imposizione e neppure una agevolazione fiscale volta a ridurre le imposte sugli enti beneficiari, bensì un finanziamento pubblico di enti ritenuti meritevoli di sostegno economico”; pertanto lo Stato è destinato ad “abdicare la propria pretesa acquisitiva a titolo impositivo-contributivo”.