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LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA 2017: NOVITÀ PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

2 minuti, Redazione , 14/11/2017

Legge delegazione europea 2017: novità per la sicurezza sul lavoro

Nella legge di delegazione europea appena entrata in vigore delega al Governo per nuove sanzioni nella sicurezza sul lavoro e controlli sui DPI

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La legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge n. 163 del 25 ottobre 2017) è stata  pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 259 del 6 novembre 2017. Tra i vari provvedimenti si occupa anche di misure di salute e sicurezza  negli ambienti di lavoro  e attribuisce al Governo la delega per intervenire con decreti legislativi in materia.

In particolare  l’art. 6 della Legge n. 163/2017 prevede che il Governo adotti  entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, DPI. La normativa dovra prevedere :

  • sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento  comunitario .
  • specifiche procedure per la vigilanza sul mercato dei Dispositivi di protezione individuale.

Su questo punto in particolare, va ricordato che  il Regolamento europeo, che verrà applicato a decorrere dal 21 Aprile 2018,  stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell'Unione.   Il Regolamento disciplina:

- sia i DPI che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento dell'immissione, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione,
- che i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
Esso si applica a tutti i DPI, ad eccezione di quelli:
- progettati per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
- progettati per l’autodifesa, ad eccezione di quelli destinati alle attività sportive;
- progettati per l’uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme, dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del Regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori .

Come indicato nel Regolamento, gli operatori economici dovranno essere  responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, così da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali:

  1. la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e 
  2. concorrenza leale sul mercato dell'Unione .

I soggetti che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovranno  adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento. Di qui la necessità dei decreti legislativi nazionali di attuazione .

Per approfondire vedi l'articolo "Il nuovo regolamento sui dispositivi di protezione individuale (DPI)" di E. Faiazza  nella Circolare del lavoro n. 30 del 4.8.2017

 

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