La Legge Europea è stata approvata la scorsa settimana dalla Camera. In particolare l'articolo 9 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie,al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/UE.
Modificando l’articolo 8, primo comma, del DPR 633/72, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna,a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale; ».
2. All’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e b-bis) ».
3. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è abrogato