Con la Circolare n. 17 del 08/11/2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro esamina la normativa in materia di CIGO-CIGS e fondi di solidarietà (decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015), sul concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, sulla base dei quali vengono calcolate le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale e delle prestazioni inanziate dai fondi di solidarietà
La Circolare definisce, pertanto, il concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile come periodi di cinque o due anni calcolato a ritroso dall'ultimo giorno di prestazione di integrazione salariale richiesta con periodi con decorrenza e termini diversi per ogni azienda che si spostano nel tempo "- anche in costanza di utilizzo del trattamento-", ai fini di verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi.
In particolare sul calcolo della durata massima complessiva il documento afferma che "Nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento CIGS, si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione CIGS e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Ovviamente i periodi di solidarietà vengono computati secondo le modalità di cui all'l'art.22, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Si conferma che periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva CIGO/CIGS.
Ancora nel caso di richiesta di CIGO, cassa integrazione ordinaria , "ai fini della durata massima complessiva, si applicheranno gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore nel declinare le durate massime della CIGO fa riferimento alla settimana come unità di misura (articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015)".
La circolare riporta molti esempi e casi concreti di calcolo.