Con la Risoluzione 139 del 10 novembre 2017 sono stati istituiti i codici tributo per l'IVA dovuta da Pubblica Amministrazioni e società. L'articolo 1 del DL 50/2017, la cd. manovra correttiva 2017, ha esteso l’ambito di applicazione dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Per consentire il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, si istituiscono i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione.
Per il modello F24, si istituisce il codice tributo:
- “6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 EP, si istituisce il codice tributo:
- “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
-
nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,m nel formato “AAAA”.
I soggetti diversi da quelli sopra citati effettuano il versamento dell’IVA dovuta in esito alla scissione dei pagamenti utilizzando i codici tributo “620E” e “6040”, istituiti con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato.