Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento 251544 con le disposizioni per le comunicazioni dell'adempimento spontaneo con volume d'affari.
In particolare, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate, dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. .
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel successivo punto 2.2.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni indicate sopra agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata “Cassetto fiscale”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile
nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni relative a :
- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
g) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
h) ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui sopra. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.