Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:
- residenti,
- stabiliti
- identificati nel territorio dello Stato.
Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.