L'inps è intervenuto con una nuova circolare di chiarimenti (n. 164 2017) sull'esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli istituito dalla Legge di bilancio 2017, n. 232-2016, affermando che rientrano nelle condizioni per lo sgravio anche i nuovi iscritti come imprenditori che in precedenza facessero parte come collaboratori di un nucleo preesistente .
Va ricordato che la norma prevede:
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
- Decorsi i primi trentasei mesi l’esonero è riconosciuto, per altri dodici mesi, nel limite del 66 per cento e, per ulteriori dodici mesi, nel limite del 50 per cento. L'esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
In particolare la nuova circolare ricorda, riprendendo la precedente circolare 85 di luglio 2017, che il fine della norma è quello di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura tra i soggetti di età inferiore ai quaranta anni. Per questo motivo nel caso l'interessato faccia parte di un nucleo familiare già iscritto alla gestione degli agricoli autonomi , il documento di istruzioni specificava che "non è ammissibile il nucleo del coltivatore diretto composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”.
Ora però l'istituto chiarisce meglio le condizioni per l'accesso all'esonero contributivo, affermando che:
- non rileva la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente.
- si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola, ammessa all'incentivo , anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame
- il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, "concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente".