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BONUS SPORT: LE NOVITÀ NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2018

4 minuti, Redazione , 08/01/2018

Bonus sport: le novità nella Legge di stabilità 2018

Legge di bilancio 2018: credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici, possibili società dilettantistiche a scopo di lucro, innalzamento a 10.000 franchigia compensi sportivi

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Sono numerose le misure contenute nel cd. Pacchetto Sport nella Legge di bilancio 2018.

In primo luogo è previsto un credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici (Comma 352) a favore delle società appartenenti:

  • alla Lega di serie B;
  • alla Lega Pro;
  • alla Lega nazionale dilettanti;

che ammodernano gli impianti calcistici.
Il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad un massimo di 25.000 Euro.
Le società interessate potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.
Un decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, individuerà le modalità di attuazione del credito.


La seconda novità riguarda l'istituzione di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi 353-361) che si concretizza nella possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile. In tal caso lo statuto deve contenere:

  • nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
  • nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
  • l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Queste società, nel caso in cui abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, godono della riduzione alla metà dell'IRES. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.
I servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sono soggetti all'aliquota IVA del 10% (n. 123-quater della Tabella A, parte III, del DPR 633/72).
Le collaborazioni rese a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata continuativa, e i relativi compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I collaboratori, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la contribuzione a tale fondo è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.


La Legge di stabilità 2018 istituisce anche un credito d'imposta erogazioni liberali per ristrutturazione impianti sportivi pubblici (Commi 363-366) prevedendo un credito d'imposta per coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Il credito è pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all'Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti devono comunicare all'Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori.
Con decreto, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, dovranno essere fornite le disposizioni applicative necessarie.


Prevista infine una nuova franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica (Comma 367). In particolare viene aumentato da 7.500 a 10.0000 Euro il limite entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR):

  • ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
  • nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto

non concorrono a formare il reddito.

Per aggiornamenti, news e approfondimenti segui gratuitamente il dossier dedicato alla Legge di Stabilità 2018

Potrebbe interessarti l'e-book Novità fiscali collegato alla Legge di Bilancio 2018

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