Le "imprese minori in contabilità semplificata" saranno tenute, per il 2017, a determinare il reddito applicando di regola il criterio di cassa o su opzione il criterio della registrazione delle fatture. È questo, quanto disposto dalla Legge di stabilità 2017 commentata nel dettaglio dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 13 aprile 2017. L’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio 2017) ha infatti modificato, per le imprese minori in contabilità semplificata, le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP; modifica che si riflette pesantemente sulla determinazione del reddito e di conseguenza sul versamento delle imposte e dei relativi acconti.
L’intervento normativo ha:
- predisposto un nuovo “regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”, anche al fine di evitare gli effetti negativi di ritardati pagamenti e della stretta creditizia (cd. credit crunch);
- ridotto la distanza temporale tra il momento dell’obbligazione tributaria e la concreta disponibilità di mezzi finanziari.
Il nuovo regime, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal periodo di imposta 2017, e avrà come effetto che:
- il reddito delle imprese minori sarà determinato sulla base della differenza tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa (art. 66 co. 1 TUIR);
- i ricavi e altri proventi (ex artt. 85 e 89 TUIR) nonché le spese, concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione;
- assumono rilevanza, anche gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto;
- le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza, dovranno essere portate interamente in deduzione del reddito dal primo periodo di applicazione del regime, senza possibilità di rinvio ai periodi successivi.
Quest'ultima circostanza avrà come conseguenza la possibilità di chiusura dell'esercizio in perdita e quindi la necessità per le imprese interessate di determinare presuntivamente il reddito 2017 e calcolare gli acconti IRPEF/IRAP dovuti per il mese di novembre in base al metodo previsionale e non storico, tenendo conto anche di quando già versato come primo acconto.
Aver derogato al principio di cassa optando per la determinazione del reddito in base alla registrazione delle fatture non cambia la problematica in quando si presume che la registrazione delle fatture coincide con l'incasso o il pagamento.