La nuova agevolazione contributiva collegata agli accordi aziendali con misure di conciliazione vita-lavoro, diventa pienamente operativa con la circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017. Vengono infatti fornite specifiche istruzioni sulle modalità di accesso e di fruizione dello sgravio previsto dal D.M. 12 settembre 2017.
Va ricordato che l'accesso allo sgravio, in generale richiede che :
- i contratti aziendali devono introdurre con misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, migliorative rispetto alla normativa vigente. le misure ammissibili indicate dal decreto sono suddivise in tre macroaree:
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A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ: estensione temporale del congedo di paternità; estensione temporale o economica del congedo parentale; nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; buoni per servizi di baby-sitting.
B) AREA DI FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA: lavoro agile; flessibilità oraria in entrata e uscita; part-time; banca ore; cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) WELFARE AZIENDALE: convenzioni per l'erogazione di servizi time saving; convenzioni con strutture per servizi di cura; buoni per l’acquisto di servizi di cura. - tali misure devono riguardare almeno il 70% dei dipendenti,
- il contratto deve essere stato sottoscritto e depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.
L'aliquota della riduzione contributiva, per il datore di lavoro verrà definita sulla base del numero di richieste valide ammesse e del numero di lavoratori interessati
L’erogazione delle risorse (in tutto circa 110 milioni di euro) avverra in due fasi ma ogni azienda potra usufruire una sola volta nel biennio 2017-2018:
- la prima fase 2017 riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017;
- la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
La circolare 163 comunica che il termine per la presentazione delle domande relative alla prima tranche scade il 15 novembre 2017.
I datori di lavoro devono inoltrare la domanda all’Inps, informa telematica utilizzando il modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza , ovvero il 16 dicembre 2017.
Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio dev’essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità. Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.