La Legge di bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.12.2017 prevede lo slittamento al 2018 dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità che avrebbero dovuto sostituire gli studi di settore.
Si ricorda che il decreto fiscale collegato alla Stabilità 2017 (D.L. 193/2016) prevedeva che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, fossero introdotti gli ISA, ossia gli Indicatori di affidabilità fiscale. Disciplinati dal D.L. del n. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti, in sostituzione degli studi di settore, per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
Nella sezione “Bozze modello reddito 2018” del sito dell’Agenzia delle Entrate, da settembre è possibile scaricare le bozze dei modelli riguardati le imprese (Quadro F) e i soggetti professionisti (Quadro G), insieme con i modelli per le singole attività (cd. Modelli dati ISA). Dai Modelli Dati ISA, inerenti ai dati contabili di imprese, non si rileva alcuna differenza tra le imprese in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata; ciò fa supporre che anche alle imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, improntato al criterio di cassa, potranno essere richiesti i dati relativi alle valorizzazioni delle rimanenze finali. Invece nel quadro G, dedicato ai professionisti, è confermata la spartizione tra tipologie di incarico, già adottata per gli studi di settore.
Quanto alla struttura dei “Modelli dati ISA” dedicati alle singole attività, nulla sembra esser cambiato rispetto a quella già adottata per gli studi di settore. I modelli, di cui oggi esistono solo le bozze, dovranno essere compilati in modo che:
- nel Frontespizio, sia inserito il codice attività e le informazioni necessarie a individuare le imprese multiattività;
- nel quadro A sia riportata l’indicazione del personale addetto o degli amministratori, senza che sia necessario riportare anche la percentuale di lavoro prestato ovvero delle unità di lavoratori impiegati.
- nel quadro B siano indicate numero e ubicazione delle unità locali;
- nel quadro C siano riportati dati circa l’attività e la tipologia di offerta;
- nel quadro D siano riportate le informazioni riguardanti i beni strumentali in uso nell’attività d’impresa;
- nel quadro E siano riportate le informazioni necessarie alla revisione dei modelli (ex art. 9 bis D.L. 50/2017).