Il Codice del Terzo Settore, introdotto con il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto, si propone di fare ordine nel mondo delle organizzazioni non profit, sino ad ora disciplinato da una disciplina frammentata e disorganica. Se pur la riforma sia ritenuta dagli esperti del settore “epocale e necessaria”, dato che sposta il Terzo settore da una posizione residuale ad una normativamente disciplinata all’interno di uno specifico Codice, per la sua piena attuazione si dovrà attendere l’emanazione di circa quarantadue decreti attuativi.
Ma facciamo chiarezza sul punto al fine di cercare di fornire una risposta all'importante domanda:
quando dovranno ritenersi concretamente in vigore le disposizioni fiscali introdotte dal D.Lgs. 117/2017?
Dall’analisi del testo del Codice è possibile reperire una prima informazione sul tema, ossia che le disposizioni di cui al Titolo X inerenti al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli ETS iscritti al Registro unico nazionale (ex art. artt. 11 e 53), dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro unico nazionale.
Infatti, l’art 53 Codice del terzo Settore prevede che la procedura di iscrizione al Registro unico nazionale sia resa obbligatoria entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, ossia entro il 3 agosto 2018. Sono inoltre riconosciuti alle regioni:
- 180 giorni, dalla data di cui sopra, per adottare i procedimenti di iscrizione; prorogando così il termine al 30 gennaio 2019;
- un ulteriore periodo di 6 mesi, dalla predisposizione della struttura informatica, per dare operatività effettiva allo strumento del Registro.
Quanto detto, sposta così la data di entrata in vigore delle disposizioni fiscali relative agli ETS, pressappoco al periodo d’imposta 2020.