In tema di licenziamento per giusta causa, la proporzione tra modesta entità del fatto e sanzione disciplinare si puo valutare non in riferimento allo scarso valore dei beni ma piuttosto alla gravita del fatto oggettivo, come "sintomo" rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda. Nella sentenza 24014 del 12 ottobre scorso, sulla base di questo principio, la Cassazione conferma il licenziamento del lavoratore addetto ad un supermercato che aveva tentato di sottrarre dei pacchetti di caramelle per meno di dieci euro. La valutazione , in capo al giudice di merito , infatti, va sempre fatta su tutte le circostanze del fatto concreto e non solo sul valore economico dei beni sottratti .
I fatti: Il lavoratore era stato licenziato dalla società di grande distribuzione in cui lavorava come addetto al rifornimento degli scaffali in quanto :
- alle ore 13.10, il lavoratore, scattato l'allarme antitaccheggio al momento del suo passaggio nella portineria del Supermercato ove prestava servizio, era stato trovato in possesso di confezioni di gomme e di caramelle del valore complessivo di € 9.80;
- né nella immediatezza dei fatti né in sede disciplinare il lavoratore aveva spiegato le ragioni del possesso dei beni . Era presumibile l'elemento intenzionale dato che il lavoratore, al pari degli altri dipendenti, non era a conoscenza del fatto che sui prodotti esposti negli scaffali erano stati apposti dispositivi antitaccheggio non visibili (adesivi);
- la gravità della condotta e la proporzione della sanzione espulsiva non potevano ritenersi escluse dal valore esiguo dei beni sottratti, in quanto altre circostanze rendevano il fatto molto grave, in particolare riguardo alla organizzazione del lavoro (esposizione delle merci alla pubblica fede) e alle mansioni di addetto alla sicurezza ricoperte fino a pochi anni prima , nonché dalle mansioni attuali (addetto al rifornimento) .
- l'inesistenza di precedenti disciplinari non costituiva elemento sufficiente per escludere la lesione del vincolo fiduciario in ragione della oggettiva gravità del comportamento e dell'elemento soggettivo.
I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso e, quindi, hanno condiviso il giudizio di gravità della condotta contestata e di proporzionalità della sanzione espulsiva, formulato dalla Corte territoriale.
Nella sentenza si riaffermano i principi ormai consolidati dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità primo fra tutti il fatto che la valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo.