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FALLIMENTO 2017: COSA CAMBIA PER I GRUPPI SOCIETARI

3 minuti, Redazione , 02/11/2017

Fallimento 2017: cosa cambia per i gruppi societari

La nuova disciplina della crisi d'impresa toccherà anche i gruppi societari. Definizione di gruppo, norme del codice civile, concordato preventivo e liquidazione giudiziale: novità

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Con l'introduzione nel panorama dell'ordinamento italiano della Legge n. 155/2017 - G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017 -  il Governo è chiamato ad adottare decreti che irrompano nella disciplina della gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza, riformandola. Di particolare interesse per i gruppi societari è l’art. 3 della Legge delega di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, specificatamente rubricato “gruppi d’impresa” in funzione del quale il Governo è chiamato a concretizzare i principi e criteri direttivi dettati nel testo della norma, aventi come obiettivo quello di consentire alle società di un medesimo gruppo, lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza.
Il testo della norma in esame, al primo comma, delega il Governo a:

  • coniare una definizione di "gruppo di imprese" modellata anche sulla base del concetto di responsabilità di direzione e coordinamento (ex artt. 2497c.c. e ss) e di gruppo cooperativo paritetico (ex art. art. 2545-septies c.c.);
  • introdurre tra i dettati del codice civile “una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo, ex art. 2359 c.c. (cd. Società controllate e società collegate);
  • prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo, specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo;
  • porre l'organo di gestione della procedura concorsuale in condizione di potersi agevolmente rivolgere alla CONSOB (o ad altra autorità pubblica in possesso di informazioni) al fine di conseguire informazioni rilevanti rispetto alla realtà del gruppo;
  • predisporre, ove all’interno del gruppo (avente sede legale in Italia) la situazione di crisi tocchi più di una società, quanto necessario perché le stesse possano presentare mediante ricorso unico, la richiesta di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo ovvero la liquidazione giudiziale. La delega precisa inoltre che il ricorso, se pur unitario, non comporterà il venire meno dell'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa;
  • prevedere, quando siano in essere procedure concorsuali distinte per più imprese di uno stesso gruppo, che gli organi di gestione delle procedure debbano collaborare e scambiare tra loro informazioni;
  • prevedere che i finanziamenti che le società mettono a disposizione per altre del medesimo gruppo, siano “postergati” rispetto a crediti vantati da altri creditori, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2467 c.c.

Il testo dell’art 3 della Legge n. 155/2017, rispettivamente ai commi 2 e 3, fornisce precise istruzioni al Governo circa la predisposizione di un piano normativo che regoli le procedure di “concordato preventivo” e “liquidazione giudiziale di gruppo”. A tal proposito si rileva che il Governo, mediante propri decreti, dovrà prevedere:

- in funzione dell’applicazione (alle società del gruppo) della procedura di concordato preventivo:

  • la nomina di un unico giudice delegato, di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
  • un piano normativo che disciplini gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
  • i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo, che siano funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori; fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato;

-  in funzione dell’applicazione (alle società del gruppo) della procedura di liquidazione giudiziale:

  • la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore nonché di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
  • un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
  • l’attribuzione al curatore di una serie di poteri specifici, esercitabili nei confronti di imprese non insolventi del gruppo cui fanno parte le società in crisi.

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