La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con circolare n. 9 del 18 ottobre 2017, ha fornito un'ampia panoramica in tema di cumulo gratuito dei periodi di contribuzione non coincidenti, in gestioni diverse, comprese le casse di enti previdenziali privati . Per il cumulo dei contributi versati si devono raggungere i 20 anni totali e l'età prevista dalla Legge Fornero come chiarito dalla recente circolare INPS n. 140 2017, e l'istituto sarà valido per 4 diversi trattamenti e cioè :
pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità al lavoro e pensione di reversibilità .
Viene sottolineato ad esempio che per la pensione di vecchiaia se la cassa professionale ha previsto un requisito anagrafico piu alto di quello INPS (66 anni e 7 mesi per tutti a partire dal 2018) , la parte di pensione relativa a quel periodo contributivo verrà erogata solo successivamente, al momento della maturazione del diritto.
Per la pensione anticipata è indispensabile la cessazione dal lavoro sia dipendente che autonomo .
In caso di eventi che diano diritto alla pensione di inabilità al lavoro, l'assegno sarà sempre unificato e i requisiti da far valere saranno quelli relativi alla cassa a cui si è iscritti al momento dell'evento .
Intanto, le domande di pensione con cumulo contributivo hanno già iniziato ad essere presentate .L'Inps ha precisato le istanze che vanno presentate all'ultimo ente o cassa cui si è o si e stati iscritti.
Ma è intervenuto sul tema anche il presidente dell'ADEPP , l'associazione delle casse previdenziali private, Oliveti, il quale lamenta che "manca tutta la parte operativa. " In effetti le pratiche devono essere istruite dall'ente in cui il contribuente risulta iscritto , che deve acquisire i dati dalle altre casse coinvolti. La procedura è ancora lontana dalla piena operativià. Secondo Oliveti è necessaria l'implementazione di una piattaforma informatica comune per la gestione dei dati e i calcoli , come già fatto per la totalizzazione (onerosa) dei contributi . D'altronde tale strumento non è pianificabile senza prima la firma delle convenzioni tra ogni Cassa previdenziale e l'Inps .
Nelle convenzioni dovrà essere chiarito l'aspetto del trasferimento di denaro all'Istituto di previdenza , che paghera materialmente le pensioni in cumulo:" Si dovrà stabilire con quanto anticipo e con che frequenza le Casse dovranno fare i bonifici all’istituto pubblico» sottolinea Olivetti .
Infine le convenzioni dovranno ottenere il placet dei ministeri vigilanti.