L’30 ottobre del 2017 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 155/2017 che reca disposizioni per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La riforma, che ha l’obiettivo di ridurre la distanza tra imprenditori e gli Organi pubblici anche al fine di prevenire e (ove la crisi sia inevitabile) gestire le situazioni di crisi aziendale, non poteva mancare di riformare in tal senso anche il codice civile.
Le modifiche, della cui attuazione è incaricato il Governo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma, sono elencate all’art. 14, della predetta legge di riforma. A tal proposito il Governo, mediante propri decreti, dovrà:
- prevedere l'applicabilità anche alla S.r.l dell'articolo 2394 c.c., relativo alla responsabilità degli amministratori delle società verso i creditori sociali;
- abrogare l'articolo 2394-bis c.c. (cd. Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali);
- affermare nel codice civile il dovere, sia del l'imprenditore che degli organi societari, di creare strutture interne di rilevazione dello stato di crisi;
- inserire la procedura di liquidazione giudiziale nell'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali ex art. 2484 c.c.;
- prevedere la sospensione delle cause di scioglimento della società causato dalla perdita del capitale sociale o dalla sua riduzione al di sotto del minimo legale, modificando gli artt. 2484, n. 4 e 2545-duodecies c.c., nonché la sospensione di alcuni obblighi di cui sono onerati gli organi sociali;
- prevedere per le società di capitali la sospensione degli obblighi inerenti:
- alla riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite subite (ex art. 2446, co. 2 e 3 a art. 2482-bis co. 4, 5 e 6), finalizzati a ricostituire l’equilibrio tra capitale sociale e patrimonio effettivo, permettendo ai terzi che contrattano con la società di potersi immediatamente rendere conto della situazione economica;
- all'aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al minimo legale, nonostante l’avvenuta riduzione (artt. 2447, 2482-ter c.c.);
- alla gestione della società da parte degli amministratori (art. 2486 c.c.).
- definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'art. 2486 c.c., recando danni alla società, ai soci, ai creditori e a terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale;
- prevedere l'applicabilità alle S.r.l., anche se prive di organo di controllo, del rimedio della denunzia al tribunale per irregolarità commesse dagli amministratori ex art. 2409 c.c.;
- prevedere per le S.r.l. la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o di un revisore quando, per due esercizi consecutivi, superino i nuovi requisiti dimensionali previsti dalla Legge 115/2017 (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro o 10 unità di dipendenti);
- prevedere per le S.r.l. la cessazione dell’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore ove per tre esercizi consecutivi i requisiti dimensionali, di cui al punto precedente, non vengono superati;
- prevedere che in caso di violazione delle disposizioni che obbligano alla nomina dell'organo di controllo, il tribunale competente possa provvedervi, su istanza di ogni interessato o del Conservatore del registro delle imprese.