Con Legge del 19 ottobre 2017, n. 155 - G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, è assegnata delega al Governo di procedere entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, una serie di decreti attuativi della modifica della legge fallimentare. La riforma oltre a prevedere una vera e propria rivoluzione della struttura di quello che è destinato a divenire “l’ex istituto del fallimento”, non manca di imporre al Governo il rispetto di tutta una serie di garanzie a favore di quanti vengano toccati dalle procedure in esame. La Legge dedica ben tre articoli al tema ossia: l’art. 10 (Privilegi); l’art. 11 (Garanzie non possessorie); art. 12 (Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).
L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Nello specifico l’obiettivo da perseguire sarà quello di adeguare l'ordine delle cause di prelazione in vista della riduzione dei privilegi generali e speciali. Il riordino riguarderà per lo più i cd. “privilegi retentivi (o possessori)”, ossia quei privilegi speciali mobiliari caratterizzati dal fatto di:
- essere soddisfatti con precedenza (rispetto ad altri) sul ricavato dei beni oggetto di privilegio;
- restare nella disponibilità del creditore sino al soddisfacimento del credito;
- poter essere venduti, in caso di inadempimento, secondo le disposizioni stabilite per la vendita del pegno.
L'articolo 11 detta i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari. Nello specifico l’obiettivo da perseguire sarà quello di regolare una forma di garanzia mobiliare non possessoria su mobili e immobili, disciplinandone requisiti e modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato telematico. Saranno inoltre oggetto di riforma, anche le regole di opponibilità ai terzi, il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione, il sistema delle garanzie, offerte in fase di attuazione delle procedure, in funzione del quale:
- al soggetto costituente dovrà essere garantita la disponibilità dei beni oggetto di garanzia per la prosecuzione della propria attività economica;
- al creditore dovrà essere garantita la possibilità di far valere anche stragiudizialmente le proprie garanzie, sempre però nel rispetto delle prescrizioni formulate dalla legge di riforma n. 155/2017;
- dovranno essere predisposte forme di pubblicità e di controllo dell'esecuzione stragiudiziale.
L'articolo 12 delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. Al tal fine la norma impone di garantire il realizzarsi di un effettivo e concreto controllo di legalità da parte del notaio. L’ufficiale sarà infatti tenuto a sindacare circa l’avvenuto adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria, nel rispetto delle indicazioni date dal D.Lgs. n. 122 del 20 giugno 2005.