HOME

/

LAVORO

/

LAVORO DIPENDENTE

/

DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

2 minuti, Redazione , 19/10/2017

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: le detrazioni tra i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risoluzione 127/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle detrazioni per redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente. Rispondendo ad un interpello, il documento di prassi chiarisce che in merito alla qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile non sussistono i presupposti necessari per consentire di configurare il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

Pertanto le somme percepite per il servizio di volontariato civile, ai sensi della normativa di settore, devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ne consegue che, in tale ipotesi, sui compensi erogati, il sostituto di imposta deve

  1. operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto
  2. rilasciare la certificazione unica
  3. presentare la relativa dichiarazione (modello 770)
  4. applicare l'IRAP.

In base alla norma richiamata, le detrazioni devono essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell'anno, ciò anche al fine di evitare che nell'anno successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruire delle detrazioni. Si ricorda che tra i giorni, relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni e che, in ogni caso, non spettano detrazioni per un periodo superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta.
Tenuto conto, tuttavia, del particolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d'imposta, si può ritenere che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne.

Al fine del riconoscimento, nel periodo d'imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d'imposta deve indicare al punto 11 della sezione "Dati Fiscali" della CU 2017, relativa all'anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al "Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni", giorni 337.
Il codice 4, infatti, deve essere utilizzato in tutte le ipotesi, come quella in esame, in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell'anno. In ragione di quanto rappresentato, pertanto, sarà necessario richiedere al datore di lavoro il rilascio di una nuova CU nella quale dovrà essere indicato, al punto 6, giorni 337; il contribuente potrà, quindi, recuperare in sede di dichiarazione le detrazioni non riconosciutegli con la prima Certificazione Unica. 

Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18.10.2017 n. 127

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 26/11/2024 Costo orario metalmeccanici: tabelle da giugno 2024

Il costo medio orario del lavoro del personale dell’industria metalmeccanica e installazione di impianti ai fini degli appalti pubblici valide da giugno 2024

Costo orario metalmeccanici: tabelle da giugno 2024

Il costo medio orario del lavoro del personale dell’industria metalmeccanica e installazione di impianti ai fini degli appalti pubblici valide da giugno 2024

Entro quanti giorni il dipendente deve presentare il certificato di malattia?

I termini di scadenza dell'obbligo di presentazione del certificato di malattia al proprio datore di lavoro da parte del lavoratore e del medico

Permesso sindacale:  ok al licenziamento per uso improprio

Proporzionalità delle sanzioni disciplinari, indagini con investigatore privato, diritti sindacali molti i temi analizzati nella sentenza di Cassazione 29135 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.