Con l’approvazione del Disegno di legge, votato dal Senato l’11 ottobre 2017 e già in precedenza positivamente votato dalla Camera, ora in attesa di pubblicazione in GU, è stata data delega al Governo di adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, alcuni decreti legislativi volti a modificare l’attuale disciplina della legge fallimentare.
Uno dei punti che risulterà di sicuro interesse, riguarda la gestione dei rapporti ancora in essere nelle fasi di passaggio dalla ordinaria gestione dell’impresa, alla fase in cui la stessa sia dichiarata fallita. A tal proposito il Governo è chiamato ad adoperarsi, anche al fine di definire i principi e i criteri direttivi che regolino tali rapporti. Secondo l’attuale disciplina dei cd. rapporti giuridici pendenti, ex art. 72 L. fallimentare, ove sia stato dichiarato il fallimento a carico di una delle parti di un medesimo contratto che, al momento dell’apertura della procedura risulti ineseguito o eseguito solo in parte, l’esecuzione dello stesso rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi ovvero di sciogliersi dal medesimo. Ma tale disposizione è destinata a mutare; infatti secondo le indicazioni dell’art. 7 del DDL 2681 la disciplina dei rapporti pendenti dovrà essere integrata; infatti ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione giudiziale:
- ove sia disposta la prosecuzione o il subentro del curatore nella procedura (compreso l'esercizio provvisorio), si considereranno “crediti prededucibili” i soli crediti maturati durante la procedura di liquidazione, fatta salva differente disposizione di legge. Ricordiamo che si considerano crediti prededucibili ex art. 111-bis L. Fallimentare, quei crediti che siano qualificati come tali da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione delle procedure concorsuali;
- dovranno ritenersi sciolti i contratti a carattere personale, cioè quei contratti che non possono essere eseguiti senza il consenso della controparte (es. mandato)
- dovrà predisporsi una specifica disciplina del contratto preliminare, che tenga conto anche della normativa sugli immobili da costruire ex D.Lgs. n. 122 del 2005 cd. Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.