La Riforma della disciplina del fallimento, approvata l'11 ottobre 2017, la cui attuazione a seguito dell’approvazione del Senato è affidata al Governo, tocca anche istituti come quello dell’esdebitazione, disciplinato all’art. 142 della legge fallimentare. L’esdebitazione è l’istituto che prevede per gli imprenditori il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, a condizione che si verifichino le circostanze sancite dalla norma.
Nell'attuale formulazione della disciplina, caratterizzante il beneficio dell'esdebitazione, è previsto che lo stesso possa essere adottato solo ed esclusivamente da persone fisiche, a patto che alla chiusura della procedura i crediti siano anche solo in parte adempiuti. Proprio su tali punti insistono le modifiche apportate all'art. 142 L. Fallimentare, contenute nell’art. 8 del DDL 2681 approvato dal Senato l’11 ottobre 2017. In particolare secondo il testo della norma contenuta nel DDL:
- il debitore potrà presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e, in ogni caso trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa, purché abbia collaborato con gli Organi preposti e non si sia macchiato di frode o malafede;
- per le insolvenze di minore rilevanza, l'istituto dell'esdebitazione dovrà applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
- anche le società saranno ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui, godendo del rimedio dell’esdebitazione, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.