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RIFORMA DEL FALLIMENTO 2017: LE NOVITÀ NEL CONCORDATO PREVENTIVO

2 minuti, Redazione , 23/10/2017

Riforma del fallimento 2017: le novità nel concordato preventivo

La riforma alla disciplina del fallimento 2017 estende la sua portata anche al concordato preventivo. Le modifiche al concordato saranno oggetto dei futuri Decreti del Governo nei limiti della delega

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Il Senato l’11 ottobre ha dato voto favorevole al DDL, già in precedenza approvato dalla Camera, con cui è stata disposto la delega al Governo per la modifica della disciplina inerente al fallimento. La Legge è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta.

Il rinnovo ha come obiettivo quello di semplificare in maniera sostanziale l’accesso alle procedure di gestione della crisi d’impresa, incentivando la collaborazione tra imprenditore (titolare dell’impresa in crisi) e Organi preposti.
In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 6 del DDL rubricato “procedure di concordato preventivo” e in riforma dell’art. 160 e ss. della legge fallimentare, il Governo è chiamato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, ad adottare decreti mediante cui:

  • procedere all’adozione di concordati di natura liquidatoria da adottarsi ove sia necessario soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e che assicurino il pagamento del 20% dei crediti chirografari;
  • riformare le misure protettive, in particolare con riguardo alla durata delle stesse, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati;
  • fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano;
  • definire il tetto massimo dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, che tra l’altro dovranno essere proporzionali all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;
  • prevedere che i crediti dei professionisti, sorti a seguito della procedura di concordato, possano essere considerati prededucibili solo ove la procedura sia aperta dal tribunale a norma dell'art. 163 della legge fallimentare (cd. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti);
  • definire i poteri del tribunale in merito alla verifica della fattibilità del piano;
  • sopprimere l'adunanza dei creditori, disciplinando modalità telematiche che consentano agli stessi di dibattere ed esprimere il proprio voto;
  • integrare l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, anche con riguardo al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale;
  • integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale;
  • disciplinare in modo dettagliato la fase di esecuzione del piano;
  • riformare la disciplina che prevede la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato preventivo ex. art 137 e 138 della legge fallimentare;
  • stabilire i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione anche ai soci illimitatamente responsabili, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
  • riordinare la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi;
  • disciplinare il trattamento del credito IVA, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

La norma in esame prosegue al secondo comma individuando una serie di principi e criteri direttivi, cui il Governo in attuazione del ruolo che è chiamato a svolgere, dovrà attenersi nel riformare la disciplina del concordato preventivo riguardante le società. Il Governo, infatti, dovrà individuare in maniera chiara i presupposti, le legittimazioni e gli effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società, nonché gli effetti che eventuali trasformazioni, fusioni o scissione possano produrre in relazione alla procedura di adozione degli accordi preventivi

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