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PROCEDURA D'ALLERTA PER GESTIRE LA CRISI D'IMPRESA PRIMA CHE SIA IRREVERSIBILE

3 minuti, Redazione , 13/10/2018

Procedura d'allerta per gestire la crisi d'impresa prima che sia irreversibile

La riforma del fallimento prevede procedure di allerta per aiutare l'imprenditore a intercettare gli indicatori di crisi e concludere un accordo con i creditori

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Una delle novità di maggior rilievo della riforma della disciplina del fallimento è la previsione delle “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”. Le norme entreranno tuttavia in vigore dal 2020, diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto delegato.

L’importanza di intervenire velocemente per salvare una impresa in difficoltà è uno dei principali obiettivi della riforma per evidenti ragioni legate anche alla  salvaguardia dei posti di lavoro.

La relazione che accompagna il decreto legislativo in corso di approvazione da parte dell’Esecutivo evidenzia, come recenti studi hanno messo in luce la difficoltà delle aziende di ristrutturarsi per diversi fattori tra i quali:

  • sottodimensionamento
  • capitalismo familiare
  • personalismo autoreferenziale dell’imprenditore
  • debolezza degli assetti di corporate governance
  • carenze nei sistemi operativi
  • assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine.

La procedura di allerta ha come finalità quella di incentivare l’emersione anticipata degli indici di crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, mediante l’interposizione (tra i due) di un Organo appositamente istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La procedura, che si svolgerà quindi fuori dalle aule giudiziarie, ha avvio mediante una segnalazione rivolta all’Organo preposto, all’interno della quale saranno riportati gli indicatori di crisi dell’impresa.

La segnalazione potrà provenire:

  • da enti pubblici creditori, riscossori o previdenziali, i quali saranno anche tenuti a segnalare al debitore stesso che l’ammontare del suo debito ha assunto un importo rilevante;
  • dal debitore (titolare dell’impresa), sindaci, revisori.

La nuova legge fallimentare, proprio al fine di incentivare gli imprenditori/debitori a “auto-segnalare” le circostanze di crisi che caratterizzano la propria impresa, ha previsto, ove la segnalazione avvenga entro 6 mesi dal verificarsi di determinati indici di natura, l’adozione di misure premiali:

  • di tipo patrimoniale, consistente in una riduzione degli interessi e delle sanzioni connesse i debiti fiscali;
  • di tipo legale, prevedendo la non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati.

A seguito della segnalazione, l’Organo pubblico avrà il compito di:

  • comunicare ai creditori pubblici qualificati, la ricezione della stessa;
  • convocare immediatamente in via confidenziale e riservata il debitore e (quando la società ne sia provvista) i componenti dell’organo di controllo al fine di adottare le misure utili a porre rimedio alla crisi;
  • quando richiesto dal debitore, adottare le misure protettive necessarie per concludere le trattative in corso con i creditori;
  • comunicare ai creditori pubblici qualificati la conclusione della procedura di allerta e composizione assistita.

La procedura di composizione assistita della crisi dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo avvio; nell’eventualità in cui la stessa risulti infruttuosa, farà seguito la procedura giudiziaria avviata mediante segnalazione al PM.

E’ prevista la possibilità per l’imprenditore di ottenere, rivolgendosi al tribunale, misure protettive, volte ad impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del debitore (o comunque dei beni facenti parte dell’impresa) da parte dei creditori nel periodo di tempo occorrente all’espletamento della procedura ed all’eventuale raggiungimento di accordi negoziali con i creditori medesimi.

Quanto detto in merito alla procedura di cui sopra, non si applica alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea.

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