L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 124 del 13 ottobre 2017 ha fornito consulenza giuridica in merito al regime fiscale applicabile alla rinuncia al trattamento di fine mandato (Tfm) da parte di quattro amministratori di una Srl, due soci e due “estranei”, spiegando che le modalità di tassazione sono differenti a secondo che si tratti di soci o di soggetti esterni alla compagine sociale.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”. In assenza di tale comunicazione, quindi, il debitore è tenuto ad assoggettare a tassazione tutta la sopravvenienza attiva.
L’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, a prescindere dal relativo trattamento contabile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Come chiarito nel documento di prassi, l’irrilevanza fiscale della rinuncia e della relativa sopravvenienza attiva è dovuta alla volontà del socio di incrementare il patrimonio della società partecipata. In particolare, nel caso di rinuncia al trattamento di fine mandato operata da amministratori soci, la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva (articolo 88, comma 4-bis del Tuir), non essendo ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale. Allo stesso modo, non è richiesta la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, non potendo verificarsi, in assenza di un’attività di impresa, quelle distorsioni che il legislatore ha inteso scongiurare attraverso l’introduzione del citato comma 4-bis.
Se la rinuncia al Tfm riguarda amministratori esterni alla società, invece, mancando la qualifica di socio, troverà applicazione l’articolo 88, comma 1, del Tuir, con la conseguenza che la società dovrà tassare una sopravvenienza attiva nei limiti delle quote di trattamento di fine mandato accantonate e dedotte.
La risoluzione precisa, infine, che, in capo agli amministratori soci, i crediti rinunciati, avendo patrimonializzato la società, dovranno essere tassati in virtù dell’incasso giuridico. Gli amministratori non soci, invece, non avendo conseguito nessuna contropartita non saranno assoggettati a imposizione fiscale.