L'Inail ha pubblicato lo scorso 13 ottobre la circolare n. 45 con oggetto : "Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Prestazioni economiche."
Come noto, l’articolo 1, comma 20, della legge equipara le parti dell’unione civile ai coniugi, per cui si determina l’applicazione automatica delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate ai coniugi.
L'Inail elenca quindi le prestazioni riconosciute alle parti unite civilmente , che sono :
la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria
2008);
lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;
la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 20163
Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto, la circolare precisa che , in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
Decorrenza
Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero il 5 giugno 2016.