Nuove indicazioni dell'ispettorato nazionale del lavoro per assicurare uniformità negli accertamenti ispettivi in materia di sorveglianza sanitaria. Con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, l'INL ha fornito a tutto il personale ispettivo specifiche indicazioni sugli specifici comportamenti sanzionabili in materia di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Gli obblighi in materia sono sanciti in particolare dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
- articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.);
- articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
In tutti questi casi vanno applicate le sanzioni previste dal d.lgs 81 2008 . Inoltre va ricordato che in caso di omessa sorveglianza sanitaria in tutti i settori tranne quello dell’edilizia, gli ispettori del lavoro sono tenuti a comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..