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LA RIFORMA FALLIMENTARE ABBASSA LE SOGLIE PER SINDACI E REVISORI NELLE SRL

2 minuti, Redazione , 17/10/2017

La riforma fallimentare abbassa le soglie per sindaci e revisori nelle srl

Il DDL del 2017 che riporta le modifiche alla disciplina del fallimento riformula i limiti entro cui le Srl sono tenute a nominare sindaci o revisori

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A seguito della modifica della disciplina fallimentare, il cui disegno di legge ha trovato l’accoglimento prima della Camera e poi del Senato, uno dei punti di maggiore rilievo è certamente quello che riguarda le S.r.l.. Secondo le fonti del Sole 24ore infatti, saranno circa 175.000 le S.r.l. italiane toccate dalla presente riforma.
Nello specifico, all' art. 14 il progetto di legge  ha riformato in parte il codice civile estestendendo la  disciplina della denuncia dei soci al tribunale (ex art. 2409 c.c.) anche per le S.r.l. prive di organo di controllo e modificando l'art. 2477 c.c., inserito nella sezione del codice riguardante l'amministrazione della società e dei controlli.

A seguito della delega assegnata dal Senato al Governo, con atto n. 2681, l'onere di dotare la struttura dell'S.r.l. di un organo di controllo (anche monocratico) o di un revisore, sorgerà ove la società:

- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;

- ne abbia specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo;

- (obbligatoriamente) ove per due esercizi consecutivi superi anche uno dei nuovi limiti (e non più entrambi come nella formulazione pre-riforma dell’art. all’art.2477 co. 3 lett. c) c.c. ) ossia :

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 millioni di euro (e non più 4.400.000 euro come nella formulazione attuale);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 millioni di euro (e non più 8.800.000 euro come nella formulazione attuale);
  • ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50 unità come nella formulazione attuale).

Ma l'art. 14 non esaurisce qui la sua portata riformatrice, chiarendo ulteriormente che:

- l’obbligo per l'S.r.l. di nominare il revisore (o l’organo di controllo) viene meno quando per tre esercizi consecutivi, la stessa, non superi alcuno dei tre limiti dimensionali indicati al punto precedente;

- è affidato al Tribunale il compito di nominare il revisore (o l’organo di controllo), ove chi ne abbia interesse ovvero il curatore del Registro delle Imprese segnalino allo stesso che pur sussistendo per l'S.r.l. l'onere di cui sopra, la stessa non vi abbia provveduto "entro il termine in cui l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui ai punti precedenti" (art. 2477 co. 6 c.c.). 

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