E stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Giustizia, che prevede il differimento di 30 giorni dell'entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 in materia di requisiti essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.
La data inizialmente prevista era l' 11 ottobre 2017 (un anno dalla pubblicazione nella GU del 11.10.2016), la nuova scadenza è quindi il 10 novembre p.v.
La proroga è stata ritenuta necessaria per consentire il perfezionamento dell'iter procedurale, avviato dal Consiglio nazionale forense, per la conclusione della convenzione collettiva agli iscritti all'Albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore.
Si ricorda che nel decreto 2016 si definisce «attivita' professionale» :
a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, ovvero di negoziazione assistita
f) custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti
Inoltre
- e' facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'avvocato sia abilitato.
- L'assicurazione deve prevedere, la copertura della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
- La copertura deve avere una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza, anche a favore degli eredi
- Inoltre le polizze devono escludere espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'.
I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:
- Attivita' svolta in forma individuale con fatturato dell' ultimo esercizio fino a 30 mila euro - MASSIMALE Euro 350.000,00 per sinistro e per anno |
- Attivita' svolta in forma individuale con fatturato dell' ultimo esercizio da 30 a 70 mila euro - MASSIMALE Euro 500 mila per sinistro e per anno
- Attivita' svolta in forma individuale con fatturato oltre 70 mila euro: MASSIMALE euro 1 milione , per sinistro e per anno
- Attivita' svolta in forma collettiva con massimo 10 professionisti e fatturato fino a 500 mila euro: MASSIMALE Euro 1 milione per sinistro e 2 milioni per anno .
- Attivita' svolta in forma collettiva con massimo 10 professionisti e fatturato oltre 500 mila euro: MASSIMALE euro 2 milioni per sinistro e 4 milioni per anno
- Attivita' svolta in forma collettiva con oltre 10 professionisti : MASSIMALE euro 5 milioni per sinistro e 10 milioni per anno assiurativo.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
L'assicurazione contro gli infortuni deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.