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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE AVVOCATI: TERMINE DIFFERITO

3 minuti, Redazione , 13/10/2017

Assicurazione professionale avvocati: termine differito

Sintesi delle norme sulle nuove polizze assicurative professionali degli avvocati. Prorogata di un mese l'entrata in vigore dell'obbligo

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E stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il   Decreto  del  Ministro  della  Giustizia,  che prevede il differimento  di 30 giorni  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  22  settembre  2016   in materia di requisiti   essenziali  e massimali  minimi  delle  polizze  assicurative  a  copertura  della  responsabilità  civile  e  degli  infortuni  derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

La data inizialmente prevista era l' 11 ottobre 2017 (un anno dalla pubblicazione nella GU del 11.10.2016), la nuova scadenza è quindi il 10 novembre p.v. 
La proroga  è stata  ritenuta  necessaria per consentire il perfezionamento dell'iter procedurale, avviato dal Consiglio nazionale forense, per  la conclusione della convenzione collettiva   agli iscritti  all'Albo  degli  avvocati una polizza  assicurativa a condizione di particolare favore.

Si ricorda che nel  decreto 2016  si definisce «attivita' professionale» :

    a) l'attivita' di rappresentanza e difesa  dinanzi  all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
    b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali,  come ad esempio  l'iscrizione  a  ruolo  della  causa  o  l'esecuzione  di notificazioni;
    c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
    d) la redazione di pareri o contratti;
    e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita'  di mediazioni, ovvero di negoziazione assistita 

     f) custodia di documenti, somme di denaro,  titoli e valori  ricevuti  in  deposito  dai  clienti  o  dalle  controparti

Inoltre

  • e' facolta' delle parti pattuire  l'estensione  della  copertura  assicurativa ad ogni altra attivita' al  cui  svolgimento  l'avvocato  sia  abilitato.
  • L'assicurazione deve prevedere, la  copertura  della  responsabilita'  civile  derivante  da  fatti  colposi  o  dolosi  di  collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
  • La copertura deve avere  una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza, anche a favore degli eredi
  • Inoltre le polizze devono escludere espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a  seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'.


 I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati  secondo i seguenti criteri:

  • Attivita' svolta in forma   individuale con fatturato   dell' ultimo esercizio  fino a 30 mila euro  - MASSIMALE  Euro 350.000,00 per   sinistro e per anno   |
  • Attivita' svolta in forma   individuale con fatturato   dell' ultimo esercizio da 30 a 70 mila euro  - MASSIMALE Euro 500 mila  per sinistro e per anno
  • Attivita' svolta in forma   individuale con fatturato   oltre  70 mila euro: MASSIMALE euro 1 milione , per sinistro e per anno
  • Attivita' svolta in forma      collettiva con massimo 10  professionisti  e fatturato fino a 500 mila euro: MASSIMALE Euro 1 milione per sinistro e 2 milioni per anno .
  • Attivita' svolta in forma      collettiva  con massimo 10  professionisti   e fatturato  oltre 500 mila euro: MASSIMALE euro 2 milioni per sinistro e 4 milioni per anno 
  • Attivita' svolta in forma      collettiva  con  oltre 10  professionisti  : MASSIMALE euro 5 milioni per sinistro e 10 milioni per anno assiurativo.

ASSICURAZIONE INFORTUNI 

L'assicurazione contro gli infortuni deve essere prevista a favore degli avvocati e  dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

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