Lo scorso 27 settembre 2017 Sistema Impresa e Confsal hanno siglato un accordo interconfederale sull’apprendistato, in ottemperanza alle novità previste dal D.Lgs. 81/2015. Innanzitutto le Parti riconoscono nell'apprendistato un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro oltre che un canale privilegiato per il collegamento tra il mondo dell'istruzione ed il mondo del lavoro, concorrendo allo sviluppo della competitività aziendale;
L'accordo intende favorire un maggiore ricorso all'apprendistato di primo e terzo livello, per agevolare i giovani nell'acquisizione di titoli di studio nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell'istruzione tecnica e professionale di competenza statale e di titoli dell'alta formazione e per la ricerca utili all'inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria;
Nell'accordo si prevede che il contratto di apprendistato dovrà avere durata compresa tra 6 e 36 mesi, e dovrà essere stipulato per iscritto. Nel documento dovranno essere specificati:
- a. il periodo di prova;
- b. la prestazione lavorativa cui sarà adibito l'apprendistaai fini della qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di formazione ;
- c. il titolo di studio che può essere acquisito al termine del contratto e relativa qualificazione contrattuale;
- d. il livello iniziale e finale di inquadramento;
- e. la durata del contratto di apprendistato;
- f. la figura del tutor o referente aziendale;
- g. la distinzione tra le ore di formazione interna all'azienda, le ore di formazione esterna e la durata e l'articolazione dell'orario di lavoro ove si tratti di apprendistato di primo e terzo livello;
- h. il piano formativo individuale in forma sintetica. Per i contratti di apprendistato diversi da quello professionalizzante si rimanda al modello di cui all ' Allegato 1A del D.M. 12 ottobre 2015.
Dal punto di vista economico, per i contratti di apprendistato di primo livello la retribuzione sarà stabilita in misura percentuale rispetto al livello di destinazione.
Essa sarà pertanto incrementale rispetto alla durata del contratto di lavoro. La busta paga iniziale, per il primo anno, sarà pari al 45% della retribuzione del livello d’inquadramento, fino al raggiungimento di una quota pari al 70% del livello di destinazione stabilito.
Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato di terzo livello, la retribuzione verrà stabilita con il sistema del “sotto-inquadramento”.
In particolare, nel percorso oltre l’anno del periodo di apprendistato, la prima metà verrà retribuita due livelli sotto quello di destinazione finale; la seconda metà sarà stabilita un livello sotto. La formazione teorica potrà essere finanziata anche dagli strumenti bilaterali costituiti dalle parti firmatarie sulla base di programmi certificati dall’ente bilaterale Ebiten. Inoltre, gli apprenditi possono usufruire della formazione a distanza nell’ambito della formazione coordinata dall’Ebiten stesso.