Il decreto legislativo sull'antiriciclaggio 2017 (D.Lgs 90/2017) prevede sanzioni amministrative anche per i professinisti, commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate. In generale, secondo le linee guida del MEF possono distinguersi:
- le fattispecie base;
- le fattispecie qualificate dalle particolari circostanze connesse al realizzo della violazione.
Di seguito le fattispecie previste nel decreto in commento:
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Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e astensione (art. 56) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari a € 2.000 in caso di violazioni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e sul titolare effettivo, sull’esecutore;
- da € 2.500 a € 50.000 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
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Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- pari a € 2.000 in caso di tardiva o omessa conservazione di dati, documenti e informazioni;
- da € 2.500 a € 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
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Inosservanza degli obblighi di segnalazione (art.58) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- pari a € 3.000, in caso di violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
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da € 30.000 a € 300.000, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime. Il massimo edittale è:
- elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio illecitamente conseguito dal soggetto obbligato, qualora determinato e determinabile e comunque non inferiore a € 450.000
- elevato fino a € 1.000.000 ove il vantaggio di cui sopra non sia determinato o determinabile.
- da € 5.000 a € 50.000 in caso di violazione degli obblighi di esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta disposto dall’UIF.
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Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo (art. 59) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
- da € 5.000 a € 30.000, a carico dei singoli componente degli organi di controllo (siti presso i soggetti obbligati) qualora, nell’esercizio della propria funzione, omettano di effettuare le comunicazioni obbligatorie;
- da € 3.000 a € 1.000.000 oltre alla sanzione accessoria dell’interdizione da 6 mesi a 3 anni della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo ai revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti pubblici o enti sottoposti a regime intermedio, che agevolino, facilitino o rendano possibili le violazioni ovvero siano responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime.
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Inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF e degli ispettori del MEF (art. 60)- La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000:
- ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF (e delle relative disposizioni attuative) che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali;
- a coloro che, in occasione delle ispezioni, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscono notizie errate o incomplete.
- Inosservanza degli obblighi imposti a intermediari bancari e finanziari anche convenzionati (art. 61-62) - Le norme prescrivono particolari sanzioni a carico di intermediari bancari e finanziari anche convenzionati, che abbiano violato gli obblighi loro imposti dalla normativa antiriciclaggio.
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Inosservanza delle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante, dei titoli al portatore e degli obblighi di comunicazioni al MEF (art. 63) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniarida € 3.000 a € 50.000 in caso di violazioni delle disposizioni relative all’uso del contante e dei titoli del portatore;
- da € 250 a € 500 in caso di trasferimento di libretti al portatore, bancari o postali, ovvero in caso di emissione di libretti diversi da quelli nominativi;
- pari ad un ammontare che va dal 20% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia, di cui è inoltre vietata l’apertura;
- pari ad un ammontare che va dal 10% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia;
- da € 3000 a € 15.000 in caso di violazioni dell’obbligo di comunicazioni al MEF.