I conguagli del 730 2017 per i beneficiari delle pensioni per vittime del dovere saranno a carico dell'Inps. Con il messaggio n. 3820 del 4 ottobre 2017 l'INPS è intervenuta in materia di benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti (art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232), annullando quanto già comunicato nel precedente n.3505, in cui evidenziava la cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017 e annunciava che non avrebbe operato i conguagli per i contribuenti interessati.
Nelle nuove istruzioni si legge invece che : "tenuto conto che numerosi contribuenti, rientranti nella suddetta fattispecie, hanno comunque presentato il modello 730/2017 indicando l’INPS quale sostituto d’imposta, su concorde avviso dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare disagi ai pensionati in questione e considerata l’imminenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni inerenti l’assistenza fiscale, l’Istituto effettuerà in via straordinaria i rimborsi o le trattenute derivanti da modello 730/2017"