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FONDO SOLIDARIETÀ PROVINCIA BOLZANO: ECCO LE ISTRUZIONI PER LE DOMANDE

2 minuti, Redazione , 09/10/2017

Fondo solidarietà Provincia Bolzano: ecco le istruzioni per le domande

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: l’INPS illustra modalità e termini per le domande telematiche dell'assegno per eventi dal 16 agosto 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Come noto il decreto lgs.14 settembre 2015, n. 148, in attuazione del Jobs Act ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali abrogando la previgente normativa.
Il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è stato  istituito presso l’INPS con D.I. n. 98187/2016 ed  è pienamente operativo dalla data del 31 agosto 2017.
Con messaggio INPS n. 3815 del 4.10.2017 l'Istituto di previdenza interviene nuovamente per illustrare le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario .ù

Si ricorda che  la disciplina dell’assegno ordinario garantito dal Fondo  è stata fornita con circolare numero 125 del 9 agosto 2017, che chiarisce anche  l’ambito di applicazione  e le  modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria .

Le prestazioni dell' assegno ordiniario  saranno riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa  verificatisi a partire dal 16 agosto 2017.

La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

ATTENZIONE: per  gli eventi già verificatisi  tra il 16 agosto al 4 ottobre 2017, data di pubblicazione del messaggio,    la decorrenza dei 15 giorni parte comunque dal 4 ottobre e scade dunque il  19 ottobre 2017.

L'istituto specifica anche che il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma:

  • nel caso di presentazione anticipata l'istanza  risulterà irricevibile e andrà ripetuta nei termini mentre,
  • nel caso di presentazione tardiva il termine di decorrenza slitta e non comunque la prestazione non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Il servizio per l’invio della domanda, esclusivamente telematico,  è disponibile nel portale INPS www.inps.it.

Per accedere  si puo utilizzare  la  funzione ‘Cerca’ nella pagina principale inserendo ‘Accesso ai servizi per aziende e consulenti’ oppure selezionare ‘Servizi per aziende e consulenti’ nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale ‘Prestazioni e servizi’>’Tutti i servizi’.
Si accede a Servizi per aziende e consulenti tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare nel menu interno al servizio ‘CIG e Fondi di solidarietà’> ‘Fondi di solidarietà’.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione ‘Area Download’.
 

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