L'INPS ha fornito ai Consulenti del lavoro un importante precisazione in merito al minimo retribuibile come prestazione occasionale regolata dal contratto PRESTO per le aziende introdotto dal decreto legge 50 2017 , dopo l'abolizione dei cecchi voucher INPS.
Come noto la normativa (articolo 54 bis, comma 17) prevede un minimo giornaliero di 4 ore da retribuire anche in caso di prestazione di durata inferiore. I consulenti ponevano il quesito di come comportarsi nel caso in cui la prestazione si svolga a cavallo di mezzanotte, ad esempio dalle 21 alle 1.00 del giorno successivo . L'Inps afferma che essendo interessati due giorni diversi , si devono comunicare due distinte prestazioni , il che significa che la retribuzione minima raddoppia, e passa da 36 a 72 euro.
Per la precisione la norma parla , infatti, di compenso non inferiore a 36 euro «per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata» . Il caso è molto comune per i servizi ricettivi ed i locali di ristorazione e non mancherà di suscitare proteste o perlomeno malumori.
Infatti la previsione del compenso minimo penalizza già gli utilizzatori del nuovo contratto Presto, destinato a prestazioni minime e saltuarie retribuite con un compenso orario netto per il lavoratore di 9 euro, (lordo 12,5 per il datore di lavoro) che diventano con questi presupposti oltremodo onerose.
L'interpretazione dell' INPS a rigor di logica non è del tutto condivisibile in quanto la norma di legge parla di prestazioni di 4 ore continuative , che potrebbero essere sottintese come "un unicum". Questo "sdoppiamento" sembra piuttosto forzato e forse intende davvero scoraggiare l'utilizzo troppo massivo del nuovo strumento .