Da giovedì 12 ottobre entra in vigore l’obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni dei lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. In precedenza erano da comunicare ai fini assicurativi gli eventi con progosi sopra i tre giorni.
La norma è stata introdotta da decreto del ministero del Lavoro 183/2016 che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) e prevede l 'obbligo di comunicazione all’Istituto,entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento. La finalità è solo statistica e non viene modificata la copertura dell'assicurazione INAIL, che parte comunque dai tre giorni di prognosi.
La novità sarebbe dovuta partire il 12 aprile 2017 ma è stata rinviata dal Dl Milleproroghe 244/2016 di sei mesi .
Anche questa segnalazione va fatta in modalità telematica tranne che per i lavoratori dell’agricoltura, i lavoratori domestici e familiari e i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura ) . Gli obblighi di denuncia all'INAIL ai fini invece dell'assicurazione sono suddivisi lavoratore, medico e datore di lavoro.
Al momento dell'infortunio il lavoratore deve rivolgersi al medico aziendale o al proprio medico di base o dal pronto soccorso per poi comunicare al datore di lavoro l’infortunio e il numero identificativao della certificazione medica ottenuta , a pena di perdita del risarcimento da parte dell'INAL .
Tale certificazione viene inviata all'INAIL dal medico che certifica la prognosi,
Una volta ricevuti i dati del certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro le quali deve trasmettere all’Inail i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi. Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio puo essere sanzionato e la comunicazione a può essere effettuata anche dal lavoratore presso la sede Inail competente.
Per la denuncia delle malattie professionali resta fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’Inail, sempre per via telematica.