HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

DETRAZIONE IVA: ECCO COME I NUOVI TERMINI

2 minuti, Redazione , 05/10/2017

Detrazione IVA: ecco come i nuovi termini

Modificati dalla manovra correttiva 2017 i termini per le detrazioni IVA. Le perplessità sollevate da Assonime

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Manovra Correttiva 2017 (D.l. 50/2017) ha modificato due articoli importanti in materia di IVA, che riguardano il termine entro cui:

  • esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
  • registrare le fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/72).

La modifica si è resa necessaria a seguito dell'introduzione della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. nuovo spesometro), inserita dal legislatore per ridurre il fenomeno dell'evasione, tramite il riscontro effettuato dalle Entrate tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti.

Per effettuare correttamente tali incroci è necessario che sia una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, motivo per cui il legislatore ha deciso di ridurre l'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti: non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. 

La Manovra Correttiva, ha modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto, così che la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, in quanto il 2017 è l'anno di entrata in vigore della nuova normativa. Restano in vigore le disposizioni antecedenti per le fatture ricevute e non registrate in anni precedenti.

Assonime, con la Circolare 18/2017, ha espresso alcuni dubbi in merito all'applicabilità di queste nuove disposizioni. Innanzitutto, ha sottolineato come vi sarebbero le premesse per sollevare una questione di incompatibilità con la disciplina comunitaria considerando che la Corte di Giustizia ha affermato che: "la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione"

Inoltre, la riduzione del termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione mal si concilierebbe con il termine entro cui il cessionario/committente può sanare l'omessa o l'irregolare emissione della fattura ricevuta. Si ricorda, infatti, che in base al comma 8 dell'art. 6 del D.lgs. 471/1997 il cessionario committente, trascorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza aver ricevuto la relativa fattura, ha 30 giorni di tempo per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'imposta dovuta. Nel caso di ricevimento di fattura irregolare, ha 30 giorni di tempo per dalla registrazione, per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta. Questi termini, di fatto, potrebbero scadere anche successivamente a quello previsto per la trasmissione della dichiarazione annuale. 

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Miky - 05/10/2017

Vista la vicinanza della scadenza elettorale, ci rimane un'unica speranza: riuscire a mandare a casa questa manica di folli che sta affossando l'economia del Paese con regole degne di un REGIME. Pensiamo alle piccole attività, gli artigiani, i piccoli commercianti, a quella rete di microimprese che però, nell'insieme, rappresenta una grossa fetta della nostra economia, a cosa servono tutte queste regole ? solo e unicamente ad aggravare i costi di gestione, e, in un periodo di crisi economica, ad aumentare la propensione alla chiusura dell'attività. Di questo passo i "limoni da spremere" (i contribuenti) saranno sempre meno; di questo passo lo stato italiano è destinato al fallimento (a nulla serviranno le tasse di google o di amazon, distruggendo la microeconomia siamo destinati a fallire!)

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ADEMPIMENTI IVA · 20/11/2024 Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

Chiarimenti ADE con Risposta a interpello n 223, sulla imponibilità IVA delle somme stabile a titolo risarcitorio nel contratto di appalto

Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

Cassazione n 41238/2024: non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.