Il regime del transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione europea di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale. La Corte di giustizia si è pronunciata per acclarare la legittimità di una decisione di pagamento di un'obbligazione doganale e dell'Iva all'importazione emessa in relazione a merce (nel caso di specie, solvente) vincolata al predetto regime di transito esterno: come rilevato dall'ufficio doganale di destinazione, durante il trasporto in territorio lettone mediante carri cisterna, la merce in questione era andata in parte dispersa perché il dispositivo di scarico inferiore di uno di tali carri non era stato chiuso correttamente o era stato danneggiato.
Secondo i giudici comunitari, per la parte della merce andata perduta durante il trasporto, l'obbligazione doganale potrebbe, invece, insorgere ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale comunitario, come conseguenza dell'inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno, ossia quello di presentare la merce intatta all'ufficio doganale di destinazione. Tuttavia, ove sia fornita la prova che tale inadempienza è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per un caso fortuito o di forza maggiore, l'obbligazione doganale non sorge.
Al riguardo, la Corte ricorda che, nel contesto della normativa doganale, le nozioni di "forza maggiore" e di "caso fortuito" sono entrambe caratterizzate da un elemento oggettivo, relativo all'esistenza di circostanze anomale ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Per quanto attiene all'Iva all'importazione, la Corte rileva che una merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al regime del transito comunitario esterno - poiché non può essere immessa nel circuito economico dell'Unione e, pertanto, svincolata da tale regime - non può essere considerata "importata", né può essere assoggettata all'Iva a tale titolo.