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VISITE FISCALI: CHIARIMENTI INPS SUI MODULI DI RICHIESTA

2 minuti, Redazione , 29/09/2017

Visite fiscali: chiarimenti Inps sui moduli di richiesta

Polo unico per le visite fiscali: chiarimenti sull'accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico per la richiesta visita medica di controllo

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L'INPS ha pubblicato il messaggio  n. 3685 2017 con cui chiarisce le modalità di richiesta, da parte di Pubbliche amministrazioni, delle credenziali per l’accesso al servizio on line di richiesta visita medica di controllo, modificate a seguito dell'accorpamento sull'istituto di previdenza del servizio di visite di controllo della malattia di tutti i lavoratori pubblici e privati. La novità è stata introdotta  da uno dei decreti attuativi dalla riforma della pubblica amministrazione.

Nella Circolare n. 118/2011,  richiamata successivamente dal Messaggio n. 3265/2017,  si dispone che, in caso di datore di lavoro pubblico, il modulo di richiesta delle credenziali debba essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente. Alla luce delle novità  normative l'Inps chiarisce che  tali indicazioni, vanno lette nel senso per cui titolato ad autorizzare la richiesta di abilitazione in favore dei funzionari individuati è il legale rappresentante, un suo delegato, e anche  i soggetti da questi ultimi espressamente incaricati.

Per semplificare le modalità di abilitazione, la modulistica di richiesta, da parte delle aziende private e pubbliche, è stata unificata in due nuovi moduli, SC65 e SC62, allegati al messaggio; il modello SC65 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione del datore di lavoro, mentre il modello SC62 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione presentata direttamente dal dipendente individuato per l’accesso al servizio. In tale ultimo caso, il modulo prevede sia la firma del dipendente, che del datore di lavoro (legale rappresentante dell'ente o soggetto da questi delegato o soggetto incaricato) per autorizzazione.

Nel modulo SC62, in presenza di soggetto che sottoscrive per autorizzazione la richiesta in argomento in qualità di delegato del legale rappresentante e/o di incaricato come sopra definito, è necessario allegare alla richiesta di abilitazione il documento di delega/incarico, conferito dal datore di lavoro. 

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di richiesta e rilascio delle credenziali di accesso, la presentazione delle richieste ed il ritiro del PIN, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, possono essere effettuate anche come di seguito esposto, oltre che come già indicato nella citata circolare 118/2011:

Il messaggio specifica anche che, nel caso in cui gli utenti da abilitare abbiano già il PIN (anche non dispositivo), l'invio tramite PEC dei oduli, con la documentazione citata, sarà sufficiente per assegnare le abilitazioni  ed eventualmente convertire il PIN in dispositivo, senza  la necessità  di ritiro del PIN  presso la sede INPS.

Tutte le comunicazioni PEC sopra citate potranno essere accettate solo se provenienti dagli indirizzi PEC delle rispettive amministrazioni richiedenti.

Si fa presente, infine, che tutto quanto sopra, con riferimento sia ai chiarimenti sui soggetti titolati a sottoscrivere le richieste di PIN e abilitazioni, sia alle modalità di trasmissione delle richieste e ritiro dei PIN, è valido anche per la richiesta di abilitazione delle PPAA ai servizi on line di visualizzazione degli attestati di malattia, di cui alla circolare n. 60 del 16 aprile 2010.

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