Il decreto legislativo sull’antiriciclaggio 2017 propone obblighi di verifica anche a carico dei prestatori di gioco. Costoro sono tenuti ad adottare procedure e sistemi di controllo finalizzati a mitigare e gestire eventuali rischi relativi:
- al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- alla figura del clienti;
- all'area geografiche di localizzazione;
- alle operazioni;
- alle tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti.
Tali procedure e i sistemi di controllo ad esse complementari hanno come finalità quella di assicurare:
- l'individuazione, la verifica del possesso e il mantenimento dei requisiti idonei a garantire i principi di legalità e correttezza;
- la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari per contrastare il riciclaggio e l'illecito finanziamento del terrorismo.
L'adozione e l'osservanza di suddette procedure, da parte sia dei prestatori che di esercenti e distributori, consente di monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le eventuali anomalie e i comportamenti che favoriscano il rischio di irregolarità o violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle sull’antiriciclaggio.
Quanto agli obblighi cui i prestatori di gioco online sono tenuti, si rileva che gli stessi:
- devono identificare ogni singolo cliente ed effettuare le opportune verifiche richieste dal decreto sull’antiriciclaggio del 2017 n. 90, in occasione dell’apertura e modifica del conto di gioco;
- devono adottare misure che consentano operazioni di ricarica dei conti esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili;
- devono conservare, per un periodo di 10 anni dal momento dell’acquisizione e nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, le informazioni relative ai dati di accesso del cliente, agli orari, all’indirizzo IP di connessione e alle operazioni connesse al conto online.
Sarà compito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontrare l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco.
Quanto agli obblighi cui i prestatori di giochi su rete fisica sono tenuti si rileva che, ferma restando la responsabilità del concessionario, i distributori e dagli esercenti (per il tramite dei quali il concessionario stesso offre i servizi di gioco) sono tenuti:
- a compiere ogni attività connessa all’identificazione del cliente;
- ad acquisire e conservare tali informazioni, a segnalare operazioni sospette e ad adottare tutte le misure finalizzate a contrastare il fenomeno del riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- ad inviare al concessionario, entro 10 giorni dall’operazione, i dati acquisiti sul cliente e sulle operazioni;
- ad assicurare la conservazione dei dati suddetti, per un periodo di 2 anni dall’acquisizione.
Quanto detto si applica anche nell’eventualità in cui i giochi siano offerti tramite apparecchi VLT, nei casi di cui all’art. 53 comma 7 D.Lgs. 231/2007, modificato dal decreto antiriciclaggio 2017.
Quanto agli obblighi cui i gestori di case da gioco sono tenuti, si rilevano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente, da operarsi:
- qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente, sia di importo pari o superiore a € 2.000;
- indipendentemente dall’importo dell’operazione, qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
I gestori di case di gioco sono inoltre tenuti ad assicurare la conservazione, per un periodo di 10 anni, di dati e informazioni riguardanto i mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto o il cambio dei gettoni di gioco nonché relativi alla data, alla tipologia e al valore delle transazioni di gioco.
Per case da gioco soggette a controllo pubblico, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, gli esercenti procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei locali.
Spetterà al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli adottare protocolli d’intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire coordinamento, efficacia e tempestività delle attività di controllo e verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio, adottati dai prestatori di servizi di gioco.