L’Agenzia delle Entrate risponde agli ultimi quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l’opportunità offerta ai contribuenti che scelgono di
presentare domanda di definizione e versare, al netto di sanzioni e interessi di mora, gli importi contenuti nell’atto impugnato entro il prossimo 2 ottobre. La circolare n. 23/E pubblicata ieri, infatti, completa il quadro tracciato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio scorso sull’agevolazione introdotta dal Dl n. 50/2017.
La circolare si occupa dell’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’iscrizione a ruolo dei due terzi dell’importo in contestazione. In questo caso, l’Agenzia specifica che la lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell’importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora iscritto a ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già iscritti a ruolo).
L’Agenzia specifica che, a seguito di fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito. Il documento di prassi, inoltre, conferma che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione.
La circolare contiene alcuni pratici esempi per aiutare i contribuenti nella compilazione del modello di versamento F24. In particolare, l’Agenzia chiarisce come va correttamente suddiviso, tra i vari codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 108/E del 2017, l’importo netto da versare per la definizione agevolata della lite. Nel modello di pagamento l’importo netto andrà ripartito, voce per voce, nella stessa proporzione percentuale degli importi contenuti nell’atto impugnato. Se, ad esempio, l’importo lordo dovuto per Irpef e relativi interessi era pari all’89,82 per cento del totale indicato nell’atto impugnato, al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi) dovrà essere imputato l’89,82 per cento dell’importo netto dovuto. Anche se non specificato nella circolare, si precisa che il predetto codice tributo “residuale” va utilizzato altresì per il versamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di spese di notifica.