Le prestazioni di sostegno al reddito erogate dai fondi di solidarietà non possono superare il tetto dei contributi dovuti dal datore di lavoro. E' uno dei chiarimenti fonriti dall'INPS nel messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017. L'istituto precisa che i fondi possono operare solo a fronte delle risorse oggettivamente disponibili, secondo quanto stabilito dal regolamento dei diversi enti . Tali risorse sono comunque di contributi dovuti per regolamento, non quelli versati perché la regolarità contributiva non non è richiesta per l'erogazione delle prestazioni.
Nel messaggio viene ricordato innazitutto che i Fondi di solidarietà bilaterali hanno la finalità principale di assicurare una tutela ai lavoratori interessati da sospensioni delle attività se dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni in caso di riduzioni di orario o in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno emergenziale) Inotrle vengono utilizzati per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.
Il messaggio ricorda inoltre che i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di
Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, in alcuni casi , tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo ispecifici criteri di proporzionalità
Vengono forniti anche esempi di casi particolari come la cessione d'azienda , nella quale solo in caso di chiusura totale dell'attività e passaggio di tutti i lavoratori dalla azienda cedente a quella acquirente, i contributi possono essere valorizzati nel bilancio della nuova .
In materia di fondo di integrazione salariale FIS, che eroga l’assegno di solidarietà e anche l'assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il messaggio ricorda le istruzioni del Ministero del lavoro, per il quale ai fini della determinazione del tetto aziendale le prestazioni già fruite nel biennio mobile vanno scomputate . Il tetto da considerare in caso di prestazioni richieste in corso d'anno è il massimale in vigore al momento in cui si verificano le riduzioni o sospensioni dell'attività produttiva.
Vengono infine fonriti chiarimenti sulla comunicazione ( con mod SR41 ) da parte del datore di lavoro in caso di erogazione diretta degli assegni.