Con il D.Lgs. sull’antiriciclaggio 2017, in vista dell’instaurazione o prosecuzione del rapporto professionale ovvero esecuzione della prestazione professionale, sono stati disposti oneri non solo a carico dei soggetti obbligati (ex art. 3) ad es. professionisti, ma anche sugli eventuali clienti dei primi (ex art. 22 D.Lgs. n.90/2017).
I clienti sono tenuti a fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità informazioni necessarie ed aggiornate, per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. In particolare, nell’eventualità in cui il cliente sia un’impresa dotata di personalità giuridica o una persona giuridica privata, dovrà adoperarsi per conseguire e successivamente conservare (per almeno 5 anni) informazioni adeguate, accurate e aggiornate circa i soggetti aventi titolarità effettiva della struttura. Tali informazioni, su richiesta dei soggetti obbligati con cui si debba (o si sia) instaurato un rapporto professionale, dovranno essere fornite ai richiedenti per consentire loro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Nello specifico:
- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, forniscono le suddette informazioni reperendole da:
- scritture contabili e bilancio;
- libro dei soci;
- comunicazioni aventi ad oggetto l'assetto proprietario o di controllo;
- comunicazioni ricevute dai soci;
- ogni altro documento di cui abbiano disponibilità.
Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva dell’ente, gli amministratori dovranno attivarsi per richiedere direttamente ai soci le informazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo. L’eventuale rifiuto ingiustificato di fornire le informazioni posto da alcuni soci, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rende per questi inesercitabile il diritto di voto e comporta l’impugnabilità delle delibere assunte con voto determinante degli stessi. A riguardo e in quanto compatibili, troveranno applicazione le disposizioni di cui degli artt.120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) e 122 (Patti parasociali) T.U.F. e degli artt. 74 C.A.P. (Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione) e 77 C.A.P. (Commissione giudicatrice), e 2341-ter c.c. (Pubblicità dei patti parasociali).
- per le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nell’apposito Registro, i fondatori ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, dovranno fornire informazioni tratte da:
- statuto;
- atto costitutivo;
- scritture contabili;
- ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
Ma il D.Lgs 90 del 2017 sull’antiriciclaggio si occupa anche dell’eventualità in cui, il rapporto professionale sia instaurato con Trust espressi ex L. n.364/1989. In tal caso, spetterà ai fiduciari del trust ottenere e detenere (per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari) informazioni adeguate, accurate e aggiornate circa l'identità:
- del fondatore;
- del fiduciario o dei fiduciari;
- del guardiano;
- dei beneficiari o classe di beneficiari;
- delle altre persone fisiche che esercitano controllo sul trust;
- di qualunque altra persona fisica che eserciti un controllo, diretto o indiretto, sui beni conferiti nel trust.
Le informazioni raccolte dai fiduciari, dovranno essere rese prontamente accessibili alle autorità preposte.