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DIS-COLL, IL NUOVO CONTRIBUTO ENTRO IL 16.10

1 minuto, Redazione , 02/10/2017

DIS-COLL, il nuovo contributo entro il 16.10

Entro il 16 Ottobre 2017 il versamento dei contributi del trimestre precedente con la nuova aliquota per i co.co.co. Ecco chi è soggetto

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Con il passaggio a regime della DIS-COLL , introdotta sperimentalmente dal Jobs act nel 2015,  è aumentata  dello 0,51% la contribuzione dovuta all’INPS da parte di  collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministatori di società, sindaci e revisori, iscritti solo  alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA. 

La nuova aliquota contributiva destinata appunto al finanziamento dell'indennità di disoccupazione dei collaboratori DIS COLL, decorre dal 1° luglio 2017.

L’aliquota complessiva  del 33,23%  oggi in vigore comprende quindi 

  •  32,00% ( legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • 0,50% (per il finanziamento di maternità,  assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, legge finanziaria 2007)
  •  0,22% (art. 7 del DM 12 luglio 2007)
  • 0,51%  (d.lgs.81 2017   Jobs act autonomi)

esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Per il trimestre luglio-settembre  la scadenza  del versamento prevista è il 16 ottobre 2017.
 

Soggetti interessati

Sono interessati i lavoratori  privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

  • Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986;
  •  tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Soggetti esclusi
Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%  e  e sono ancora soggetti all'aliquota del  32,72% , i compensi corrisposti   a:
- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300.

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Per approfondire ti puo interessare il pacchetto di 2 e-book "Novità lavoro 2017 e Jobs act lavoro autonomo"  di R. Staiano e R. Caragnano

Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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