I Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti 2016-2017 non sono soggetti ai limiti annuali previsti per le agevolazioni fiscali. A chiarirlo la Circolare del MISE del 15 settembre 2017 qui allegata.
Con circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto
2016 (nel seguito, zona franca urbana). Al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati dalla predetta circolare, si rappresenta quanto segue.
- Con riferimento alla fruizione dell’agevolazione, si precisa che – ferma restando la concessione delle agevolazioni per l’intero importo consentito dallo stanziamento previsto dalla legge al netto degli oneri di gestione – le percentuali indicate nel paragrafo 10 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017 costituiscono limiti riferiti al complesso delle fruizioni di tutti i soggetti beneficiari nell’anno di riferimento, come previsti dalla norma di legge (articolo 46, comma 6, del DL 50/2017) e parametrati all’entità dello stanziamento complessivo relativo al triennio 2017 – 2019, sempre al netto degli oneri di gestione. Pertanto, dette percentuali non costituiscono limiti annuali di fruizione dell’aiuto da parte del singolo beneficiario, nei confronti del quale l’agevolazione viene concessa, sussistendo tutti i requisiti richiesti, nella misura massima prevista dai paragrafi 6 e 8 della circolare ministeriale n. 99473 del 4 agosto 2017.
- In merito alle modalità di presentazione delle istanze, a integrazione di quanto stabilito al paragrafo 7 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, si rappresenta che, per l’accesso alla piattaforma telematica, i titolari di reddito di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
- Infine, allo scopo di adeguare l’importo dell’agevolazione al differente carico fiscale e contributivo riferibile ai soggetti richiedenti, anche tenuto conto della eterogeneità della platea dei potenziali beneficiari (imprese di qualsiasi dimensione, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo), i medesimi soggetti dovranno indicare, nell’istanza, l’importo dell’agevolazione richiesta, da commisurare all’ammontare previsto di imposte e contributi a carico del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018). A chiarimento di quanto previsto al paragrafo 8 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, riportate al paragrafo 5 della stessa circolare, sarà effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell’importo dell’agevolazione richiesta indicato nell’istanza. Il predetto riparto, come stabilito dall’articolo 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013 (decreto al quale la norma di legge rinvia), è di tipo proporzionale e sarà, conseguentemente, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili per l’intervento tra tutti i soggetti ammissibili, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle predette risorse disponibili e l’importo delle agevolazioni complessivamente richieste dai medesimi soggetti, come risultante dalle istanze presentate.