Nella sentenza della Cassazione lavoro n. 21057 del 11 Settembre 2017 si ribadisce che le anzianità contributive da considerare per il calcolo dell'assegno sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, in quanto la norma si riferisce espressamente ai 'lavoratori iscritti' e non già ai pensionati. e, in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non hanno rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Il caso di specie riguardava la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione di cui fruiva dal primo agosto 2004 nella Gestione Separata, sempre con il calcolo in regime contributivo, per il conteggio anche di 657 contributi versati presso il Fondo pensioni dipendenti .
La Corte territoriale aveva accolto il ricorso in quanto anche dopo il pensionamento aveva continuato a lavorare ed a versare i contributi nella Gestione separata, dunque, doveva considerarsi "lavoratore" ai fini dell'applicabilità dell'opzione per il sistema integralmente contributivo (l. n. 335 del 1995).
I giudici della Cassazione hanno invece accolto il ricorso dell'INPS facendo riferimento proprio alla nozione di "lavoratori" dell’art 1 della L. 335/1995, per la quale le anzianità contributive considerate sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai "lavoratori iscritti" e non già ai pensionati. Ne discende che non sono rilevanti quei periodi di anzianità contributiva per i quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Il che è del resto conforme alla ratio della legge di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo e che non aveva motivo di riferirsi a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, godevano di un distinto trattamento pensionistico.