"Ai fini IVA, la prescrizione inserita nell’art. 21, commi 1 e 2, lettera g) del DPR 633/72, secondo cui la fattura deve essere emessa e contenere, fra l’altro, l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione”, non comporta, in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione, l’automatica indetraibilità dell’IVA addebitata al cliente, soggetto passivo dell’imposta, se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell’operazione.
Per la deduzione del costo ai fini delle imposte dirette sul reddito, l’esistenza della fattura non è di per sé indispensabile.
Ne consegue che, ancorché spesso sia uno dei principali documenti utili alla verifica della corretta determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nondimeno, il contenuto della fattura non é in sé determinante. Perché siano deducibili, infatti, i costi possono essere dimostrati con documenti accessori che consentano di valutare se siano inerenti, determinati (o determinabili), imputati al corretto periodo d’imposta ed effettivi."
E' questa la massima contenuta nella nota di comportamento n. 199 pubblicata dall'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) la scorsa settimana.