Per potere la società cooperativa di lavoro fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge 448 1998, il lavoratore neoassunto deve essere anche un nuovo socio. Questo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20739 del 4 settembre 2017 .
La cooperativa in questione aveva fruito degli sgravi contributivi totali , ex art. 3, comma 5, I. n. 448/1998, per l'assunzione di 3 lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a far data dal 2001, Tali lavoratrici però figuravano quali socie della cooperativa fin dal giugno 1998. La corte di appello ha giudicato insusistente il diritto della cooperativa a fruire dell'agevolazione in quanto la norma prevede , testualmente che si applichi "alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti».
L’azienda ha presentato ricorso per Cassazione ma anche i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, affermando che l'art. 3, comma 5, della L. n. 448 del 1998, deve interpretarsi nel senso che, per potere la società cooperativa di lavoro fruire dello sgravio in questione, il lavoratore neoassunto deve essere anche un nuovo socio, essendo l'aggettivo «nuovi» riferito tanto ai soci quanto ai lavoratori e non potendo attribuirsi alla disposizione altro senso che quello «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (art. 12 prel. c.c.).