L’art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico di quei soggetti che sono indicati all’art. 3 come “soggetti obbligati” tra i quali rientrano:
- i commercialisti ed esperti contabili
- i consulenti del lavoro
- enti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati
l’onere di procedere ad una verifica adeguata del cliente titolare effettivo di un dato rapporto o operazione.
Tale onere, da realizzarsi prima del conferimento dell’incarico o dell’esecuzione dell’operazione occasionale o in un momento successivo (quando il basso rischio di riciclaggio lo consente), ricorre:
- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione del mutamento del livello di rischio, rispetto all’ultima adeguata verifica effettuata nei confronti di chi è già cliente;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, posta in essere dal cliente, che comporti lo spostamento di somme, pari o superiore a € 15.000, realizzata mediante una o più operazioni collegate tra loro ovvero tramite il trasferimento di fondi (come definito dall'art.3, par.1, punto 9 del Regolamento (UE) 2015/847) superiore a € 1.000;
- quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi circa la veridicità o l'adeguatezza dei dati identificativi del cliente;
- (per i prestatori di servizi di gioco) in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 231/07.
I soggetti obbligati, sono tenuti ad adottare misure di adeguata verifica della clientela ,proporzionali all’entità dei rischi e a dimostrare alle autorità (e organismi) preposti, che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nell’esaminare l’entità delle misure di verifica da adottare, i soggetti obbligati terranno conto:
- con riferimento al cliente:
- della natura giuridica;
- della prevalente attività svolta;
- la localizzazione territoriale del cliente e della controparte;
- il comportamento tenuto in fase di compimento dell'operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
- della tipologia, modalità di svolgimento, durata, frequenza, volume e ragionevolezza dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- dell'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Le procedure di verifica dovranno essere completate entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico.
L'obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, non grava sui professionisti sino al momento dell’incarico ove chiamati ad esaminare la posizione giuridica del cliente o incaricati di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza finalizzata a valutare se intentarlo o evitarlo.
Inoltre non è disposto il rispetto dell’onere di verifica quando l’incarico riguardi la mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale svolti da consulenti del lavoro.
In data 23 gennaio 2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), quale Organismo di autoregolamentazione (ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.lgs. 231/07) - previa approvazione del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - ha emanato tre regole tecniche in materia di: valutazione del rischio (artt. 15 e 16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).
Le regole tecniche – considerate fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate o soft law – diverranno definitive e vincolanti per gli iscritti a partire dal 23 luglio 2019.